DUVRI: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INTERFERENZA
DUVRI: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INTERFERENZA
Si ricorre all’appalto quando non sono disponibili specifiche competenze e/o risorse interne per lo svolgimento di determinate attività. Se da un lato l’appalto è semplificazione della gestione organizzativa, dall’altro va senz’altro registrata l’emersione di nuovi rischi.
Ogni soggetto esterno è dotato di proprie esperienze e modalità operative, probabilmente diverse da quelle del committente, ed è portatore di rischi specifici derivanti dalla propria attività. Questo si inserisce nell’organizzazione del committente, anch’essa caratterizzata da propria storia e valori, realizzando un sistema complesso di relazioni nel quale emergono nuovi rischi che derivano dalle interferenze.
Cosa sono i rischi d’interferenza?
Sono quelli derivanti dall’interferenza di più imprese o lavoratori autonomi nell’esecuzione di attività affidate in appalto. A titolo esemplificativo:
derivanti da sovrapposizioni di attività svolte da più soggetti appaltatori;
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori ris quelli specifici propri dell’appaltatore;
derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste dal committente.
Non sono interferenti i rischi specifici propri delle attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari.
Cos’è il DUVRI e a cosa serve?
Documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.
Attesta l’avvenuta informazione nei confronti degli appaltatori riguardo i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. È allegato al contratto d’appalto.
Quali dovrebbero essere i contenuti del DUVRI?
Il D.Lgs. 81/08 non dà indicazioni precise sui contenuti del DUVRI. Ragionevolmente potrebbero essere i quantomeno i seguenti:
descrizione dei lavori da svolgere;
rischi interferenti identificati;
misure di prevenzione e protezione individuate nel corso di incontri tra le parti;
responsabili dell’applicazione delle misure individuate;
procedure per la gestione delle emergenze.
Quando non è obbligatorio il DUVRI?
La redazione del DUVRI non è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Nel dettaglio:
servizi di natura intellettuale;
mere forniture di materiali o attrezzature;
lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, sempre che non comportino rischi d’incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati, presenza di agenti cancerogeni, mutageni, amianto, atmosfere esplosive, cadute dall’alto.
Restano comunque fermi gli obblighi di cooperazione e coordinamento all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
Cosa si intende per uomini-giorno?
L’entità presunta dei lavori rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
Il DUVRI deve essere firmato?
La normativa non richiede che il DUVRI sia obbligatoriamente firmato; tuttavia, l’apposizione della firma da parte del datore di lavoro committente e del datore di lavoro o lavoratore autonomo che parteciperà all’esecuzione dei lavori “testimonia” la condivisione e il recepimento del DUVRI da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Sono previste sanzioni in caso di mancanza del DUVRI?
La mancata redazione del DUVRI costituisce reato penale e comporta l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Redigere un DUVRI in modo corretto richiede adeguata attenzione a tutte le possibili problematiche dovute alle interferenze. Il nostro studio è in grado di fornire competente supporto tecnico per la predisposizione di quanto previsto per legge.