A partire dal prossimo 29 ottobre il D.M. 10 marzo 1998 verrà definitivamente abrogato, lasciando spazio ai tre decreti di riforma emanati nel periodo settembre/ottobre 2021:
D.M. 1° settembre 2021, c.d. “Decreto Controlli”, che disciplina i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
D.M. 2 settembre 2021, c.d. Decreto GSA, che riscrive la formazione degli addetti al servizio antincendio e disciplina la qualifica dei formatori;
D.M. 3 settembre 2021, c.d. Decreto Minicodice, che completa la riforma trattando il tema della valutazione del rischio incendio e abrogando il D.M. 10 marzo 1998.
In questo breve intervento ci focalizziamo sul decreto GSA, che entrerà in vigore il 4 ottobre prossimo.
Gestione della sicurezza antincendio
Il datore di lavoro deve garantire la gestione della sicurezza antincendio:
In esercizio, mediante azioni di informazione, formazione ed esercitazioni periodiche;
In emergenza, attraverso la predisposizione di un piano di emergenza e programmando l’assistenza a persone con esigenze speciali in caso d’incendio.
I piani di emergenza redatti secondo la precedente disciplina non necessitano di aggiornamento se non in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza dei lavoratori.
Formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendio
La formazione e l’aggiornamento degli addetti sono suddivise su tre livelli come di seguito.
Livello 1 (basso rischio): formazione inziale 4 ore con aggiornamenti quinquennali 2 ore. Livello per le attività a minor rischio d’incendio e non soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Livello 2 (medio rischio): formazione inziale 8 ore con aggiornamenti quinquennali 5 ore. Livello che compete alle attività soggette a controllo dei VV.F.
Livello 3 (elevato rischio): formazione inziale 16 ore con aggiornamenti quinquennali 8 ore. Questo livello è riservato alle attività a più elevato rischio elencate in apposito allegato.
Da rilevare che le attività di formazione ed aggiornamento delle parti teoriche potranno essere svolte anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono.
Requisiti dei docenti Sono stabiliti i requisiti per la qualificazione dei docenti dei corsi per addetti al servizio antincendio, con previsione di aggiornamento teorico e pratico a cadenza quinquennale.
Discipline transitorie Fino al 4 aprile 2023 sarà possibile lo svolgimento di corsi già programmati con la vecchia disciplina. Con riguardo all’aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, questo dovrà avvenire entro cinque anni dallo svolgimento dell’ultima attività formativa o di aggiornamento. Se alla data del 4 ottobre 2022 saranno già trascorsi i cinque anni, l’aggiornamento dovrà essere completato entro il 4 ottobre 2023.
Conclusioni Con il decreto GSA è stata data risposta definitiva alle lacune che hanno accompagnato la formazione degli addetti al servizio antincendio negli ultimi anni, parzialmente tamponate da lettere circolari. Anticipiamo che sull’argomento stiamo preparando uno specifico corso di aggiornamento rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a cui potranno partecipare, con previsione di crediti formativi, anche datori di lavoro, dirigenti e preposti. Tutti i corsi in programma sono presenti nella sezione “formazione interaziendale” del sito web.