Nella Gazzetta Ufficiale di lunedì 20 dicembre è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione con modifiche del D.L. n. 146 (c.d. decreto fiscale). Rispetto a quanto contenuto nel testo del D.L. le novità sono tali da costituire quasi una miniriforma del D.Lgs. 81/08; sono stati modificati, oltre all’allegato I, gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99.
Le modifica sicuramente più rilevante è l’introduzione dell’obbligo di formazione per il datore di lavoro. La previsione costituisce una novità di assoluto spessore, in quanto finora detta figura era esentata da qualsiasi obbligo formativo, fatti salvi casi specifici quali lo svolgimento diretto del ruolo di RSPP, l’uso di determinate attrezzature ed il lavoro in spazi confinati. La suddetta previsione dovrà essere disciplinata con Accordo Stato Regioni entro il 30 giugno 2022.
Questa modifica al testo del D.Lgs. 81/08, a nostro parere, era decisamente opportuna; basti pensare al fatto che a tale figura spetta ogni decisione finale a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Importanti novità riguardano poi la figura del preposto, alla quale viene dato maggior rilievo.
Introduzione dell’obbligo di individuare i preposti, cui affidare le attività di vigilanza. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro potranno stabilire eventuali emolumenti spettanti per lo svolgimento delle attività.
Estensione degli obblighi di vigilanza dei preposti, con previsione della facoltà di disporre l’interruzione dell’attività in caso di lavoratori inosservanti le indicazioni di sicurezza, o comunque in caso di condizioni di pericolo rilevate durante la vigilanza.
Introduzione dell’obbligo di indicare espressamente il personale con funzione di preposto nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto.
Introduzione dell’obbligo di ripetizione della formazione della figura con periodicità biennale. Tale formazione dovrà obbligatoriamente essere svolta in presenza.
Appare chiaro l’intento di dare maggiori poteri e consapevolezza alla figura del preposto. Anche questa modifica non può che trovarci d’accordo: è questa infatti la figura che può maggiormente limitare il verificarsi di scostamenti pericolosi alle disposizioni di sicurezza impartite.
In ultima battuta, tra le novità merita nota l’introduzione dell’obbligo di registrazione di tutte le attività di addestramento effettuate. Vale la pena precisare che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.