A partire dal prossimo 29 ottobre il D.M. 10 marzo 1998 verrà definitivamente abrogato, lasciando spazio ai tre decreti di riforma emanati nel periodo settembre/ottobre 2021:
D.M. 1° settembre 2021, c.d. Decreto Controlli, che disciplina i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
D.M. 2 settembre 2021, c.d. Decreto GSA, che riscrive la formazione degli addetti al servizio antincendio e disciplina la qualifica dei formatori;
D.M. 3 settembre 2021, c.d. Decreto Minicodice, che completa la riforma trattando il tema della valutazione del rischio incendio e abrogando il D.M. 10 marzo 1998.
Dopo aver illustrato la gestione della sicurezza antincendio, passiamo al Decreto Controlli, che entrerà in vigore il 25 settembre prossimo.
In sintesi…
Il decreto stabilisce:
I criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
La figura del tecnico manutentore qualificato e i suoi requisiti
È la figura professionale che ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e ai manuali d’uso e manutenzione.
Deve possedere requisiti di conoscenza, abilità e competenza; a tal fine deve effettuare un percorso di formazione specifico in relazione alle tipologie dei sistemi di sua competenza.
Coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto svolgono già l’attività da almeno 3 anni, sono parzialmente esonerati dai corsi abilitanti.
Egli deve, nel corso della sua attività, mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa dei sistemi di sua competenza.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli sul quale annotare:
Controlli periodici;
Interventi di manutenzione.
Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Oltre all’attività di controllo e manutenzione, dovrà essere effettuata attività di sorveglianza da parte dei lavoratori normalmente presenti.
La sorveglianza antincendio
La sorveglianza è un insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative e non presentino danni materiali evidenti. La periodicità dell’attività è raccomandata a cadenza mensile.
Conclusioni
Il Decreto Controlli segna un salto rispetto al D.M. 10.03.1998 per due motivi principali:
Definisce i presidi antincendio e le norme tecniche di riferimento per controlli, manutenzione e sorveglianza;
Istituisce l’obbligo di tenuta del registro dei controlli per tutte le attività.
Il decreto contribuirà, a nostro avviso, al miglioramento della sicurezza antincendio, elevando la qualità dell’operato dei tecnici da un lato, e degli addetti al servizio antincendio aziendale dall’altro.
Anticipiamo che sull’argomento stiamo preparando uno specifico corso di aggiornamento rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a cui potranno partecipare, con previsione di crediti formativi, anche datori di lavoro, dirigenti e preposti.
Tutti i corsi in programma sono presenti nella sezione “formazione interaziendale” del sito web.