Si sente spesso parlare di informazione, formazione e addestramento come se fossero un’unica entità. Si tratta in realtà di tre adempimenti ben distinti, ognuno dei quali ha un preciso significato. In questo articolo approfondiremo il concetto di addestramento, alla luce delle recenti modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 dalla legge n. 215/2021 di conversione del decreto fiscale, ma prima illustriamo brevemente la differenza tra i tre aspetti di tutela appena accennati.
Informazione: è il complesso delle attività finalizzate a fornire conoscenze utili per l’identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Formazione: è il processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure per l’acquisizione di competenze finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle proprie mansioni.
Addestramento: il complesso di attività dirette a fare apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale, procedure di lavoro.
La registrazione dell’addestramento
Il rinnovato comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce quanto di seguito:
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Spicca l’obbligo di tracciare gli interventi di addestramento in apposito registro. Attraverso la registrazione delle attività di addestramento sarà possibile:
Tenere sotto controllo le competenze dei lavoratori;
Individuare eventuali carenze;
Fornire evidenza documentale in caso di necessità.
Da tener presente che, per una corretta registrazione, è importante riportare i nominativi dei partecipanti, la data o il periodo in cui è effettuata l’attività, l’oggetto dell’addestramento, il tutor di riferimento. È fondamentale, infine, che siano presenti le firme dei soggetti coinvolti.
Quando prevedere l’addestramento?
L’addestramento deve essere sempre garantito all’assunzione a completamento dei percorsi di informazione e formazione, ai cambi di mansione, all’introduzione di elementi di rischio o di dispositivi di protezione individuale.
Conclusioni
L’addestramento può essere visto come un elemento chiave affinché i lavoratori svolgano le attività in sicurezza, in quanto agisce direttamente sul comportamento trasmettendo competenze pratiche.