La formazione dei lavoratori in tema di sicurezza è un obbligo del datore di lavoro, come espressamente indicato all’art. 37 del D.Lgs. 81/08. La normativa specifica chi sono i destinatari e le modalità con cui devono essere erogati i corsi, indicando anche quali sono i rischi per le aziende che non rispettano tale adempimento.
Cosa prevede la legge?
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, unitamente all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, è il punto di riferimento per quanto riguarda la corretta formazione dei lavoratori. Il testo stabilisce, infatti, che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza…”
La norma si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro tipologia di contratto.
La formazione deve avvenire in momenti precisi:
all’inizio del rapporto di lavoro (deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione)
in caso di cambio mansione
nel caso in cui in azienda vengano introdotte innovazioni: nuove macchine, tecnologie, sostanze pericolose
in qualsiasi momento, nel caso in cui siano presenti lavoratori che non hanno svolto la formazione.
Il dettato normativo è chiaro nello specificare che la partecipazione dei lavoratori ai corsi è obbligatoria, ed a carico del datore di lavoro.
Mancata formazione: quali le sanzioni?
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce anche, all’art. 55, quali sono le sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa sulla formazione dei lavoratori.
Se i lavoratori (qualsiasi sia il ruolo e la mansione) non svolgono nei tempi e nei modi previsti i corsi di formazione e di aggiornamento, il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con:
arresto da due a quattro mesi
ammenda da 1.474,21 € e i 6.388,23 €.
Le pene valgono anche nel caso della formazione dei lavoratori che assumono particolari ruoli (incaricati dell’attività di prevenzione incendi, addetti al primo soccorso, …).
Anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve ricevere una formazione specifica e la normativa stabilisce che ciò deve avvenire anche quando è il datore di lavoro ad assumere in prima persona l’incarico. Se il datore di lavoro – RSPP non partecipa alla formazione o all’aggiornamento è sanzionato con:
arresto da tre a sei mesi
ammenda tra i 3.071,27 € e i 7.862,44 €.
Infine, anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto a ricevere una formazione specifica ed un aggiornamento annuale. Se non gli vengono garantite la formazione e l’aggiornamento, le sanzioni prevedono:
arresto da due a quattro mesi
ammenda tra i 1.474,21 € e i 6.388,23 €.
Le sanzioni previste possono essere davvero significative e avere conseguenze anche sul piano penale. Infatti, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
Conclusioni: la formazione è solo un costo?
La formazione non è solo un costo: ha ricadute che vanno al di là del semplice rispetto delle norme. È il principale strumento di cui dispone il datore di lavoro per migliorare la qualità della salute dei lavoratori e ridurre gli infortuni.
Se svolta in modo efficace e mirato, permette di rendere i lavoratori consapevoli dei rischi e rispettosi delle misure di tutela adottate.
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